Il Ruolo e l’Intervento della Fiduciaria nell’Intestazione di Partecipazioni in Società di Capitali

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L’intervento della Società Fiduciaria nell’intestazione di partecipazioni nelle società di capitali è regolato dalla normativa che disciplina l’attività della società fiduciaria. La Fiduciaria opera su principi ben definiti, riconducibili alla struttura del Mandato senza rappresentanza (art 1705 cod.civ), ed è soggetta a controlli pubblici nonchè all’adempimento di tutti gli obblighi dettati dalla normativa Antiriciclaggio ed al principio della trasparenza. L’intestazione della partecipazione di quote o azioni alla Fiduciaria può determinarsi:

  • tramiteinterventodirettodellafiduciariaallacostituzionedellasocietàoaumentidicapitale sociale,conversione,concambio,scissione,fusioneoancoraaltreoperazionistraordinarie

  • tramiteintestazioneallaFiduciariadipartecipazionidetenutedalFiduciante-tramiteunattodi cessionediun TerzoallaFiduciaria,cheintervienepercontoesumandatodelFiduciante

  • tramiteunattoditrasferimentotrafiduciariepercontodellostessofiduciante

  • tramiteunattoditrasferimentointernoqualoraentrambiisoggetticoinvoltisianofiduciantidellamedesimasocietàfiduciarie

Si evidenzia che non possono essere oggetto di pubblicità nel Registro delle Imprese: – il rapporto di mandato senza rappresentanza, sottostante la partecipazione formalmente intestata alla fiduciaria – il trasferimento di partecipazioni tra effettivi proprietari, subordinato al rapporto di mandato con la stessa fiduciaria o con fiduciarie diverse. Pertanto, in sede di re-intestazione della partecipazione dalla Fiduciaria al Fiduciante, la verifica sulla continuità degli intestatari deve riguardare l’intestazione formale della partecipazione e non il soggetto fiduciante. Il Rapporto Fiduciario, innestandosi sul Mandato senza rappresentanza, regola i rapporti interni tra la Fiduciaria e il Fiduciante, ma non rileva nei confronti dei terzi, in particolare della società e del registro delle imprese, per i quali il soggetto a cui imputare diritti ed obblighi societari deve essere solo il titolare formale. La Fiduciaria è un Intermediario Professionalmente Legittimato allo svolgimento delle attività tipiche, è fiscalmente trasparente (principio della trasparenza fiscale) ed assolve agli obblighi previsti dalla 231/07. L’esistenza del rapporto fiduciario e del relativo mandato è sempre presupposta nel caso di intervento della Fiduciaria, ma è solo nel caso di un atto di intestazione dal fiduciante alla fiduciaria (risultante dal registro delle imprese) che viene data pubblicità all’atto formale che consente l’esercizio del rapporto di mandato. Nella maggior parte delle fattispecie di intervento della Fiduciaria (es. sottoscrizione dell’atto costitutivo o cessione a terzo proprietario), il fiduciario originario non emerge. E’ un controsenso dare pubblicità ai trasferimenti successivi senza che risulti l’originario fiduciante. La società conosce solo il titolare formale, in quanto nel Registro delle imprese risulta solo quest’ultimo e quindi dall’elenco soci non è obbligatorio far emergere l’effettivo proprietario della partecipazione. Concludendo quali i principali effetti:

  • La Fiduciaria risulta essere socia ed intestataria di azioni e quote

  • E’ la Fiduciaria ad essere iscritta al Libro Soci

  • L’attività è svolta nella forma più anonima e riservata

  • Economicità e risparmio nel caso di cessione a terzi fiducianti

  • Modifica delle percentuali a capitale posseduto senza pubblicità a terzi (non quotate)

  • Nessun Beneficio Fiscale

  • Libera Trasferibilità del mandato fiduciario

  • Trasferimenti flessibili ed agevolati da un gruppo ad un altro e tra generazioni

  • Le Cessioni e i Trasferimenti sia di quote che azioni, intervengono all’interno della fiduciaria, senza l’intervento di una banca o del notaio, qualora il cedente ed il cessionario siano entrambi Fiducianti

La Società Fiduciaria assume il ruolo di garante del rispetto degli impegni derivanti da: – opzioni put e call – obblighi di compravendita – dismissione graduale del pacchetto di controllo – conguali prezzi – depositi in garanzia per l’insorgenza di sopravvenienze passive o insussistenze dell’attivo Riportiamo, inoltre, quanto indicato nell’art.2361 del cod.civ per quanto concerne le ulteriori applicazioni dell’intestazione fiduciaria. “L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e l’oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo Statuto”. Tale divieto ha il fine di impedire che, di fatto, si modifichi l’oggetto sociale senza la preventiva ed indispensabile deliberazione dell’assemblea dei soci. inoltre, sempre e comunque nel rispetto delle norme che regolano la materia, si contengono i pregiudizi in materia finanziaria circa il fenomeno del”collegamento – reciprocità delle partecipazioni – società collegate e controllate”

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